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Ordinanza — n. 2218/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and decisive impact on evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Perrotta Massimo Emiliano inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's failure to reclassify a fact under Article 624 of the Penal Code and alleged a distortion of evidence. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal and lacked the decisive impact required to overturn the trial court's evidentiary reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of a mere repetition of arguments already rejected or fails to demonstrate that the alleged error decisively undermines the entire evidentiary reasoning of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments distortion of evidence double conformity Article 624 penal code Cassa delle ammende procedural dismissal lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 624 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERROTTA MASSIMO EMILIANO nato a PRAIA A MARE il 06/07/1977 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Perrotta Massimo Emiliano, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a p. 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 4-5) complessivamente valutata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così