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Ordinanza — n. 2217/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic due to lack of specific comparison with lower court reasoning on Article 81.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Domenico Rubini was declared inadmissible because the sole ground of appeal, a violation of law regarding Article 81 of the Penal Code, was deemed generic. The court found that this argument failed to specifically confront the reasoning provided in the appealed judgment from the Court of Appeal of Catanzaro. Consequently, the appeal was rejected, and Rubini was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 81 cod. pen.: A cassation appeal alleging a violation of law is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds Article 81 Penal Code inadmissible cassation lack of specific comparison procedural costs award reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINI DOMENICO nato a CASSANO ALLO IONIO il 15/04/1989 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Domenico Rubini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - violazione di legge in relazione all'art.81 cod. pen. - è generico perché non si confronta con la motivazione sul punto della sentenza impugnata (in particolare, pagine 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere Estens