Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation and mere repetition of lower court errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of his conduct under Articles 624 and 625 of the Penal Code, claiming the lower court erred in its reasoning. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific, or argumentative critique of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of second instance, failing to perform the typical function of a specific and argumentative critique of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBIO MUNIZ ROBINSON MICHAEL (CUI 01X7UY5) nato il 18/07/1984 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rubio Muniz Robinson Michael; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 628 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione giuridica della condotta contestata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere