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Ordinanza — n. 2214/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaint fails to address negative personality assessment under Art. 62 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2214/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Dan Sava's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. The appellant argued a motivational defect regarding Article 62 bis of the Penal Code, but the court found the complaint generic because it did not engage with the negative assessment of his personality required for the benefit. Consequently, the court ruled that without addressing this specific judicial finding, the appeal could not succeed.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; An appeal contesting a motivational defect regarding Article 62 bis is inadmissible if it remains generic and fails to confront the negative assessment of the defendant's personality.

Parole chiave

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Article 62 bis Penal Code negative personality assessment inadmissible appeal motivational defect benefit of conditional release Court of Cassation generic complaint motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Dan Sava; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Dan Sava; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAN SAVA nato il 22/04/1980 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dan Sava; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è generico perché non si confronta con il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, ostativo al riconoscimento del beneficio (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere Es