Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2213/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal sentencing grounds as lower court correctly applied penalty rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Husovic Konan inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different criminal sentence based on Articles 133 and 597 of the Penal Code, claiming an error in the application of law regarding punitive treatment. The court rejected this claim, finding that the Court of Appeal correctly calculated the base penalty, applied generic and specific mitigating circumstances, and increased the sentence for the continuation of the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133, 597 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court correctly determined the base penalty, applied statutory mitigating and aggravating circumstances, and the appellant's claim of erroneous legal application is manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal sentencing appeal Penal Code Articles 133 597 inadmissible appeal mitigating circumstances aggravating circumstances continuation of crime court costs and fine riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 597 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC KONAN (CUI 04A3COS) nato a SALERNO 11 12/05/1997 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Husovic Konan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 597 cod. pen. - è afferente al trattamento punitivo ed è manifestamente infondato, avendo la corte di appello correttamente determinato la pena base, in misura inferiore alla media edittale, con riduzione per le concesse attenuanti generiche e contenuti (e singoli) aumenti per la continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere