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Ordinanza — n. 2211/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2211/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for a retrial based on alleged flaws in the lower court's reasoning regarding extortion and self-defense. The court rejected these claims as generic and manifestly unfounded because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 649 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic, failing to specify the grounds for criticism, or if it merely reiterates arguments already rejected without offering a specific, arguable critique of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds manifestly unfounded criminal procedure code lack of specific criticism reiteration of rejected arguments inadmissible appeal self-defense exculpation motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 649 cod. pen.
art. 649 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IELAPI SANDRO nato a CATANZARO il 02/01/1975 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sandro Ielapi; ritenuto che il primo motivo di ricorso - vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrente per il delitto di estorsione di cui al capo A) dell'imputazione - è generico, perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che tale motivo, oltre che generico, risulta essere anche manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato; considerato che il secondo motivo di ricorso - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esimente di cui alli art. 649 cod. pen. - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3, anche per il pertinente richiamo giurisprudenziale); che tale ultimo motivo risulta anche manifestamente infondato, in quanto relativo a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 I