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Ordinanza — n. 2210/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterating inadmissible arguments without new specific critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical regarding the defendant's liability, but the court found this lacked the specific argumentative critique required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; The cassation court cannot simply reiterate arguments already dismissed by the lower court; it must provide a specific, new argumentative critique of the reasoning to avoid being deemed inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of arguments specific argumentative critique lower court reasoning court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA LUCIO nato a SASSARI il 05/06/1971 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sanna Lucio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che tale motivo di ricorso, peraltro, denuncia la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in termini non consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 7, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr