Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic legal arguments and irrelevant third ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Calogero Bontempo inadmissible and ordered him to pay costs. The court rejected the first ground as merely factual complaints unsuitable for the final review stage and dismissed the second ground for being generic and repetitive of arguments already rejected at the appellate level. Additionally, the third ground was deemed extraneous to the appeal and improperly introduced for the first time in this proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals in the final review stage must contain specific legal arguments; generic repetitions of rejected facts or grounds extraneous to the appeal render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONTEMPO CALOGERO nato a BRONTE il 07/07/1973 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Calogero Bontempo; ritenuto che il primo motivo di ricorso - carenza della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il secondo motivo di ricorso - erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 393 cod. pen.- è generico, perchè fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata, ove si evidenzia l'insussistenza di un diritto dominicale, astrattamente azionabile in sede civile); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso risulta estraneo all'appello e non è proponibile, pertanto, per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consi