Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2207/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of logical review of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2207/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by De Innocentis Filippo and Granata Luigi inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the lower court's reasoning was illogical and failed to apply mitigating circumstances, but the Court rejected these claims. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate the logical consistency of the lower court's argumentation or substitute its own assessment of evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; The Court of Cassation is precluded from reviewing the logical soundness of the lower court's reasoning or substituting its own evaluation of evidence, limiting its role to verifying the absence of legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion of logical review Court of Cassation limits mitigating circumstances denial lower court reasoning inadmissibility of appeals motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE INNOCENTIS FILIPPO nato a NAPOLI il 16/02/1956 GRANATA LUIGI nato a NAPOLI il 06/05/1973 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di De Innocentis Filippo e Granata Luigi nonché la memoria presentata per conto dei due imputati per PEC; Ritenuto che tanto il primo motivo di ricorso quanto quello proposto con la memoria contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova; pertanto, essi non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

12) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato con indicazione di convergenti elementi di prova aventi rilievo decisivo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (Si veda pag. 13 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Co