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Ordinanza — n. 2206/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic claim regarding non-application of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2206/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Pizzo Leandro inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply general mitigating circumstances, but the court found the appeal's reasoning too generic. The court ruled that the lower court's decision was logical and did not require considering every favorable element, only those deemed decisive.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a denial of general mitigating circumstances is inadmissible if it is generic, provided the lower court's reasoning is free from obvious illogic and sufficiently references the decisive elements considered.

Parole chiave

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general mitigating circumstances inadmissible appeal generic appeal grounds Corte di Cassazione burden of proof judicial reasoning criminal procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO LEANDRO nato a PALERMO il 20/03/1996 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pizzo Leandro, Ritenuto che il motivo di ricorso - mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è generico, in presenza di una motivazione della Corte d'appello esente da evidenti illogicità, in considerazione anche del principio affermato dalla Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente