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Ordinanza — n. 2204/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to specify grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2204/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by William Amighetti inadmissible due to a lack of specific grounds. Although the appellant alleged violations of Article 648 of the Penal Code, the court found the complaint generic and failed to identify the specific elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal could not be examined substantively, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are generic and do not specify the elements underlying the criticism, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds vizio motivazionale Code of Criminal Procedure specific elements required motivazione inadeguata delle censure costituzionali parzialità dell'esperto censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
- è del tutto generico perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di William Amighetti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. - è del tutto generico perché privo del requisito prescritto dall'art.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di William Amighetti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIGHETTI WILLIAM CUI 05HZSCZ nato a ORZINUOVI il 18/12/1981 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di William Amighetti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. - è del tutto generico perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere