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Ordinanza — n. 2202/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive and generic, citing lack of specific motivation critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2202/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesca Casali inadmissible due to its repetitive nature and generic character. The appellant argued against the appellate court's decision, but the court found her arguments merely repeated from previous proceedings without engaging with the specific reasoning of the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments from prior proceedings or fails to provide a specific critique of the lower court's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic criticism lack of specific critique procedural costs Cassa delle ammende appellate review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALI FRANCESCA nato a CASORATE PRIMO il 30/07/1980 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti il ricorso di Francesca Casali; Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all'apparato motivazionale della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si presenta come ampiamente motivata; considerato che il ricorso è manifestamente infondato e generico in quanto non si confronta effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato poiché non svolge la funzione di una critica specifica avverso la pronuncia d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 12/12/23 Il c nsigliere est. Fra cesco Florit t Il