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Ordinanza — n. 2201/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2201/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2201/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGGESE ANGELA nato a NAPOLI il 23/03/1961 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angela Saggese; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano il vizio motivazionale e l'inosservanza dell'art. 420 ter cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme processuali, palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, oltre che meramente reiterativo di questioni già dedotte e puntualmente disattese dai giudici di merito a pag. 4 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto motivazionale in relazione agli artt. 640, 628 e 61 n. 5, cod. pen., è del pari fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica della rapina e sull'aggravante contestata); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è generico perché non si confronta con la motivazione sul punto della corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 420 ter cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 2201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 420 ter cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme processuali, palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, oltre che meramente reiterativo di questioni già dedotte e puntualmente disattese dai giudici di merito a pag. 4 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto motivazionale in relazione agli artt. 640, 628 e 61 n. 5, cod. pen., è del pari fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica della rapina e sull'aggravante contestata); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è generico perché non si confronta con la motivazione sul punto della corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di essere sentito rinvio del dibattimento obbligo di comparizione all'udienza revoca dell'opposizione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 420 ter cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angela Saggese; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano il vizio motivazionale e l'inosservanza dell'art. 420 ter cod.
art. 62 bis cod. pen
5, 6 e 7 della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica della rapina e sull'aggravante contestata); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGGESE ANGELA nato a NAPOLI il 23/03/1961 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angela Saggese; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano il vizio motivazionale e l'inosservanza dell'art. 420 ter cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme processuali, palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, oltre che meramente reiterativo di questioni già dedotte e puntualmente disattese dai giudici di merito a pag. 4 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto motivazionale in relazione agli artt. 640, 628 e 61 n. 5, cod. pen., è del pari fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica della rapina e sull'aggravante contestata); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è generico perché non si confronta con la motivazione sul punto della corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Con