Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to cite relevant laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio Messero inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the first ground of appeal, alleging a violation of procedural rules regarding defense delays, was baseless because the lower court had adequately reasoned on the matter and the defense did not persist in the objection. The second ground, claiming erroneous application of criminal law articles, was rejected as it merely repeated arguments already dismissed in the appellate court without providing specific, argumentative criticism. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility required by Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 2; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not based on specific and arguable grounds that demonstrate a violation of the law or a defect in the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSERO FABIO nato a VERONA il 03/01/1965 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fabio Messero; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché afferente a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, atteso che la Corte territoriale ha pertinentemente motivato sulla tardività della richiesta di rinvio della difesa per legittimo impedimento (in ogni caso, in sede di conclusioni in appello, la difesa non ha insistito nell'eccezione, riportandosi all'atto di impugnazione); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648, comma secondo, e 133 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); che tale ultimo motivo, oltre reiterativo, risulta essere anche manifestamente infondato poiché concerne un asserito difetto della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il C