Cassation court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and overstepping appellate review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Chessa Federico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed by the Court of Appeal of Milan without new reasoning. The second and third grounds were rejected because they required the appellate court to re-evaluate factual discretion and sentencing appropriateness, which falls outside the scope of cassation review. Consequently, the lower court's judgment on liability and the aggravating circumstance was upheld as logically sound and properly motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or exercise discretionary judgment on sentencing; appeals must present specific, new arguments rather than reiterating those already decided by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHESSA FEDERICO nato a MILANO il 10/04/2001 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Chessa Federico, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a p.5 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, si denuncia la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.
5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. nonché il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della provvisionale è manifestamente inammissibile alla luce dei criteri enunciati, non arbitrari né illogici; rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna di Chessa al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C sì deciso i Roma, il 12 dicembre 2023 Il Con igliere Est nsore D E POS UIA i Il P esident