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Ordinanza — n. 2194/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive and lacks effective criticism of lower court's legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Carmine Mele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments were merely repetitive complaints from previous proceedings and failed to provide a new, effective legal critique. Specifically, the court rejected the claim that the defendant's role as a counterfeit outlet demonstrated particular leniency, deeming the lower court's reasoning logical and non-arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of prior judgments or fail to constitute an effective legal criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds lack of effective criticism inadmissible cassation appeal procedural costs award legal reasoning review contraffazione di merci passatore traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE CARMINE nato a NAPOLI il 16/01/1985 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; A CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Carmine Mele, Ritenuto che tutti i motivi sono ripetitivi di doglianze già formulate nei gradi precedenti e ritenute infondate con motivazione non contradittori né manifestamente illogica; in particolare, collegare alla prossimità al circuito illegale della contraffazione, divenendone un outlet 'a disposizione' non è affatto arbitrario né manifestamente illogico, così come non è illogico ritenere che tale circostanza, dimostrando una sorta di professionalità (l'imputato, di origine napoletana 'sale' a Milano per vendere la mercanzia contraffatta), appare incompatibile con il concetto di particolare tenuità del fatto; quanto agli ulteriori motivi di ricorso, attinenti alla pena ed alle circostanze attenuanti, essi si esauriscono nella riproposizione di considerazioni generiche, distaccate dal caso concreto ed inidonee pertanto a costituire una efficace critica di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decio in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Consiglere Estensore Il Presidente