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Ordinanza — n. 2193/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-specific repetition of appellate arguments on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2193/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Rossarolla's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the reasoning regarding criminal liability for counterfeiting under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing specific, new critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal, failing to provide specific, new critical analysis on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments Article 648 Penal Code counterfeiting liability Court of Cassation specific criticism required appellate review limits esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSAROLLA GIOVANNI nato a NAPOLI il 27/09/1972 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso Rossarolla Giovanni, Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e della prova della contraffazione, con riferimento al reato ex art. 648 cod. pen. ascritto all'imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, trattasi di valutazioni concernenti il merito, non deducibili in Cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Consi liere Estensore I Presidente