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Ordinanza — n. 2192/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2192/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2192/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHINISS KHALID (CUI: 01JAXE6) nato il 29/08/1980 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Bhiniss Khalid; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e la violazione dell'art. 546 comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 2192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 546 comma 1, lett.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche diritto di traduzione grave deficienza del procedimento all'estero riconoscimento di decisioni straniere memoria illeggibile diritto di soggiorno degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHINISS KHALID (CUI: 01JAXE6) nato il 29/08/1980 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bhiniss Khalid; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e la violazione dell'art. 546 comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. per mancata traduzione dei decreto di citazione giudizio, della sentenza di primo grado e di quella emessa dalla Corte d'appello in una lingua comprensibile all'imputato, è generico ed estraneo ai motivi di appello; dal testo della sentenza di primo grado emerge altresì la conoscenza della lingua italiana, mai contestata dal difensore di fiducia nella sede di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena inflitta ed al mantenimento della stessa nei minimi edittali, secondo i parametri enunciati dall'art. 133 cod. pen., è afferente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Cons