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Ordinanza — n. 2191/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2191/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2191/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIELLO SANDRO nato a MILANO il 11/09/1975 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Carriello Sandro, Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si rinvia alle pagine 4 e 5, per quanto riguarda l'attendibilità intrinseca della dichiarazione della persona offesa, e alle pagine 7, 8, 9 per quanto attiene ai riscontri estrinseci); che il motivo di ricorso, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2191/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza della persecuzione concussione divieto di molestie recidiva nell'infrazione remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIELLO SANDRO nato a MILANO il 11/09/1975 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carriello Sandro, Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si rinvia alle pagine 4 e 5, per quanto riguarda l'attendibilità intrinseca della dichiarazione della persona offesa, e alle pagine 7, 8, 9 per quanto attiene ai riscontri estrinseci); che il motivo di ricorso, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te