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Ordinanza — n. 2190/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and late recidiva claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2190/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Angelo Sciolino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Sciolino argued for a new assessment of the sentence and the application of generic mitigating circumstances, while the lower court had already rejected these points. The court ruled that the appeal merely repeated arguments from the appellate stage without providing specific, reasoned criticism, and that the recidivism claim was improperly introduced for the first time at this level.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected in the lower instance without offering specific, reasoned criticism, or if it introduces new grounds not raised during the appellate proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds late recidivism claim generic mitigating circumstances recidiva nell'infrazione attenuazione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIOLINO ANGELO nato a CALTANISSETTA il 11/04/1987 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

17. R.G. 27448 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Sciolino; ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti al vizio motivazionale in ordine alla determinazione della pena e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che le censure relative all'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., sono state proposte per la prima volta in sede di legittimità, risultando estranee all'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consiglie