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Ordinanza — n. 2189/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2189/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2189/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHUIYAN MOHI UDDIN nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Bhuiyan Mohi Uddin, Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'erronea interpretazione e applicazione dell'art.533 cod. proc. pen., con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2189/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione mancata prova di parzialità difetto di motivazione spese generali indigenza processuale non provata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHUIYAN MOHI UDDIN nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bhuiyan Mohi Uddin, Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'erronea interpretazione e applicazione dell'art.533 cod. proc. pen., con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il President