Ordinanza — n. 2188/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA DAVIDE ANTONELLO nato a CATANIA il 10/01/1992 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Messina Davide Antonello e letta altresì la memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza; considerato che i primi due motivi di ricorso - vizio motivazionale e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 bis e 648, comma secondo, cod. pen. - si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62 n. 4, 132 e 133 cod. pen., sono afferenti al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2188/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis e 648, comma secondo, cod. pen. - si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62 n. 4, 132 e 133 cod. pen., sono afferenti al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA DAVIDE ANTONELLO nato a CATANIA il 10/01/1992 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Messina Davide Antonello e letta altresì la memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza; considerato che i primi due motivi di ricorso - vizio motivazionale e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 bis e 648, comma secondo, cod. pen. - si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62 n. 4, 132 e 133 cod. pen., sono afferenti al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consig