Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise prescription and motivation issues in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Francesco Ogliarolo's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the claim regarding the lack of prescription declaration because it merely repeated arguments already dismissed in the Court of Appeal without substantive critique. Furthermore, the challenge concerning the lack of motivation under Article 99 of the Penal Code was barred as it was not raised as a specific ground of appeal in the second instance proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 99 comma 4 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds for cassation were not specifically raised as distinct motives of appeal in the second instance, and a claim for lack of motivation regarding prescription must be substantively argued rather than merely reiterated.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLIALORO FRANCESCO nato il 24/04/1985 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ogliarolo Francesco, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata dichiarazione della prescrizione del reato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 2-3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso che denuncia anche la carenza di motivazione in ordine all'art. 99, quarto comma, cod.pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Con igliere Estensore Il Presidente