Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2186/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2186/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONIO VINCENZO nato a ROCCABERNARDA il 16/05/1968 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Petronio; rilevato che il ricorso è tardivo, perché proposto il 3 luglio 2023, oltre il termine di legge per impugnare (quindici giorni dalla pronuncia, in data 13 giugno 2023, della sentenza di appello, con motivazione contestuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2186/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONIO VINCENZO nato a ROCCABERNARDA il 16/05/1968 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Petronio; rilevato che il ricorso è tardivo, perché proposto il 3 luglio 2023, oltre il termine di legge per impugnare (quindici giorni dalla pronuncia, in data 13 giugno 2023, della sentenza di appello, con motivazione contestuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
termini di ricorso opposizione tardiva tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini termine per l'anticipo spese perenzione dell'istanza di revisione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONIO VINCENZO nato a ROCCABERNARDA il 16/05/1968 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Petronio; rilevato che il ricorso è tardivo, perché proposto il 3 luglio 2023, oltre il termine di legge per impugnare (quindici giorni dalla pronuncia, in data 13 giugno 2023, della sentenza di appello, con motivazione contestuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere Est