Ordinanza — n. 2186/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONIO VINCENZO nato a ROCCABERNARDA il 16/05/1968 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Petronio; rilevato che il ricorso è tardivo, perché proposto il 3 luglio 2023, oltre il termine di legge per impugnare (quindici giorni dalla pronuncia, in data 13 giugno 2023, della sentenza di appello, con motivazione contestuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2186/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONIO VINCENZO nato a ROCCABERNARDA il 16/05/1968 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Petronio; rilevato che il ricorso è tardivo, perché proposto il 3 luglio 2023, oltre il termine di legge per impugnare (quindici giorni dalla pronuncia, in data 13 giugno 2023, della sentenza di appello, con motivazione contestuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONIO VINCENZO nato a ROCCABERNARDA il 16/05/1968 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Petronio; rilevato che il ricorso è tardivo, perché proposto il 3 luglio 2023, oltre il termine di legge per impugnare (quindici giorni dalla pronuncia, in data 13 giugno 2023, della sentenza di appello, con motivazione contestuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere Est