Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2185/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and outside cassation review scope regarding criminal law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Cisse Thierno Amadou and Diagne Alex inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and alleged violations of criminal procedure and substantive law, but the court found their arguments generic and repetitive of those already rejected at the appellate level. The court determined that these claims sought a re-reading of probative sources, which falls outside the scope of cassation review, and thus dismissed the petitions without substantive examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367, 368, 370 c.p.p.; Art. 628 c.p.: Appeals must contain specific, arguable criticisms of the lower court's reasoning; generic reiterations of points already rejected at the appellate level are inadmissible as they seek a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation review scope generic appeal arguments re-evaluation of evidence appellate court rejection criminal procedure law errore nella commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Art. 56 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 69 c.p.
Art. 133 c.p.
artt. 192 cod. proc. pen
A-e2x Letti i ricorsi di Diagne OrgrEff:Erg e Cisse Thierno Amadou; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti deducono il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 56, 110 e 628 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CISSE THIERNO AMADOU nato il 13/01/1995 DIAGNE ALEX nato il 27/04/1980 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

A-e2x Letti i ricorsi di Diagne OrgrEff:Erg e Cisse Thierno Amadou; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti deducono il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 56, 110 e 628 cod. pen., sono generici poiché fondati su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata); che tali motivi sono altresì volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso di Cisse Thierno Amadou, con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 69 e 133 cod. pen., si riferisce al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 I