Italian Court dismisses appeal as repetitive and criticizes the court's reasoning are not permitted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Antona inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court determined that the appellant's arguments were merely repetitive of those made in previous proceedings or constituted impermissible criticisms of the lower court's reasoning. Consequently, the decision was rejected because the law prohibits the appellate court from re-evaluating evidence or questioning the logical consistency of the prior judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or criticize the logical structure of a lower court's reasoning, rendering repetitive or stylistic appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONA SALVATORE nato a LICATA il 26/01/1978 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Salvatore Antona; Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all'apparato motivazionale della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si presenta come adeguatamente motivata; considerato in particolare che la motivazione in maniera del tutto logica evidenzia i profili di responsabilità dell'imputato (pg.3 e seguenti) mentre i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); quanto ai profili inerenti la negazione delle circostanze attenuanti o la recidiva, essi appaiono sufficientemente motivati dalla Corte, sì da ridurre le critiche formulate nel ricorso a meri esercizi di stile, privi di pregnanza giustificativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 12/12/23 Il co sigliere Fran esc