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Ordinanza — n. 2183/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2183/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REN XIAOYING nato il 12/06/1972 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ren Xiaoying; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178, 179 e 161 co. 4 cod. proc. pen. per difetto di notifica, è manifestamente infondato poiché afferente a violazione di norme penali palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, atteso che la notifica al difensore (in luogo dell'imputata) risponde al disposto di cui all'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. nei casi, come quello di specie, il domicilio eletto risulti inidoneo ai fini della notifica (come da accertamento in atti svolto dall'ufficiale giudiziario); considerato che il secondo motivo di ricorso, circa la violazione di legge processuale in ordine all'art. 530 cod. proc. pen., è fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 161 comma 4 cod. proc. pen, art. 530 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2183/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è altresì volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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notificazione valida notifica del cambiamento d'indirizzo notifica tardiva dei difetti difetto formale di procedura notificazione della decisione obblighi di notifica

Disposizioni normative citate

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art. 161 comma 4 cod. proc. pen
per difetto di notifica, è manifestamente infondato poiché afferente a violazione di norme penali palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, atteso che la notifica al difensore (in luogo dell'imputata) risponde al disposto di cui all'art. 161 comma 4 cod.
art. 530 cod. proc. pen
nei casi, come quello di specie, il domicilio eletto risulti inidoneo ai fini della notifica (come da accertamento in atti svolto dall'ufficiale giudiziario); considerato che il secondo motivo di ricorso, circa la violazione di legge processuale in ordine all'art. 530 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REN XIAOYING nato il 12/06/1972 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ren Xiaoying; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178, 179 e 161 co. 4 cod. proc. pen. per difetto di notifica, è manifestamente infondato poiché afferente a violazione di norme penali palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, atteso che la notifica al difensore (in luogo dell'imputata) risponde al disposto di cui all'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. nei casi, come quello di specie, il domicilio eletto risulti inidoneo ai fini della notifica (come da accertamento in atti svolto dall'ufficiale giudiziario); considerato che il secondo motivo di ricorso, circa la violazione di legge processuale in ordine all'art. 530 cod. proc. pen., è fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

è altresì volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Cons