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Ordinanza — n. 2180/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to failure to raise new grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2180/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Omar Ndiaye inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for violations regarding the object of the crime of receiving stolen goods and the application of a specific non-prosecution clause, but the court found these arguments generic and repetitive of issues already rejected by the Court of Appeal. Furthermore, the court determined that the claim regarding the non-prosecution clause was not properly raised during the second instance proceedings, despite relevant constitutional jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must contain new grounds not previously examined; generic or repetitive arguments fail to meet admissibility requirements, and claims omitted in the second instance cannot be introduced at the cassation level.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments second instance omission court costs order difetto di motivazione insufficienza di prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Omar Ndiaye e letta altresì la memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'errata applicazione dell'art. 648 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Corte Costituzionale n.156/2000
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Omar Ndiaye e letta altresì la memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'errata applicazione dell'art. 648 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n.156/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE OMAR nato il 10/10/1973 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Omar Ndiaye e letta altresì la memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'errata applicazione dell'art. 648 cod. pen. per mancata individuazione dell'oggetto del reato di ricettazione, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva nel contraddittorio delle parti, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono censure già valutate e disattese dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagine 2 e seguenti della sentenza impugnata); che tali motivi sono altresì manifestamente infondati, poiché inerenti ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione, non emergente dal testo del provvedimento impugnato, ed a violazione di norme, palesemente smentita dagli atti processuali (la Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche con riferimento ai rilievi sulla mancata esibizione del corpo di reato); considerato che il terzo motivo di ricorso, circa la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non risulta essere stato dedotto durante il giudizio di secondo grado, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n.156/2000 avesse stabilito l'applicabilità della causa di non punibilità anche al reato di ricettazione attenuata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consig