Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning without new analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Tariky Salaheddine inadmissible and ordered him to pay court costs. Salaheddine argued that the Court of Appeal erred in assessing the credibility of the victim's statements and failed to exclude an aggravating circumstance under Article 628 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reiterated points already dismissed by the appellate court without providing specific, argumentative criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 628, n. 1 cod. pen.: Appeals must offer specific argumentative criticism distinct from lower court reasoning; mere repetition of rejected grounds renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARIKY SALAHEDDINE nato il 21/09/1996 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti il ricorso di Tariky Salaheddine nonché la memoria inviata per PEC, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - in particolare in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed ai riscontri esterni di tale dichiarazioni- sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a p. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativo è il terzo motivo di ricorso, avendo il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, indicato a p. 4 della sentenza le risultanze processuali attraverso le quali è possibile cogliere i profili di inattendibilità dell'imputato; considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, primo comma, n. 1 cod.pen.
è indeducibile in quanto è fondato su motivi già vagliati e disattesi dal giudice di appello con un percorso logico- argomentativo immune dai vizi lamentati dal ricorrente (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Consig iere Estenso ,Il Pre