Ordinanza — n. 2178/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJORGJIEV BOBAN nato il 13/06/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gjorgj lev Boban; ritenuto che rispetto al primo motivo di ricorso vi è carenza di interesse, poiché le censure tendono a ottenere enunciati di principio, privi di effetti favorevoli per il ricorrente, il quale ha ritualmente proposto ricorso per cassazione, a prescindere dalla data di deposito della sentenza di appello, accertata peraltro con attestazione di cancellaria che fa fede fino a querela di falso; considerato che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazionale in relazione all'iter logico - giuridico seguito dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2178/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJORGJIEV BOBAN nato il 13/06/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gjorgj lev Boban; ritenuto che rispetto al primo motivo di ricorso vi è carenza di interesse, poiché le censure tendono a ottenere enunciati di principio, privi di effetti favorevoli per il ricorrente, il quale ha ritualmente proposto ricorso per cassazione, a prescindere dalla data di deposito della sentenza di appello, accertata peraltro con attestazione di cancellaria che fa fede fino a querela di falso; considerato che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazionale in relazione all'iter logico - giuridico seguito dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJORGJIEV BOBAN nato il 13/06/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gjorgj lev Boban; ritenuto che rispetto al primo motivo di ricorso vi è carenza di interesse, poiché le censure tendono a ottenere enunciati di principio, privi di effetti favorevoli per il ricorrente, il quale ha ritualmente proposto ricorso per cassazione, a prescindere dalla data di deposito della sentenza di appello, accertata peraltro con attestazione di cancellaria che fa fede fino a querela di falso; considerato che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazionale in relazione all'iter logico - giuridico seguito dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigli