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Ordinanza — n. 2178/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2178/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2178/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJORGJIEV BOBAN nato il 13/06/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gjorgj lev Boban; ritenuto che rispetto al primo motivo di ricorso vi è carenza di interesse, poiché le censure tendono a ottenere enunciati di principio, privi di effetti favorevoli per il ricorrente, il quale ha ritualmente proposto ricorso per cassazione, a prescindere dalla data di deposito della sentenza di appello, accertata peraltro con attestazione di cancellaria che fa fede fino a querela di falso; considerato che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazionale in relazione all'iter logico - giuridico seguito dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2178/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJORGJIEV BOBAN nato il 13/06/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gjorgj lev Boban; ritenuto che rispetto al primo motivo di ricorso vi è carenza di interesse, poiché le censure tendono a ottenere enunciati di principio, privi di effetti favorevoli per il ricorrente, il quale ha ritualmente proposto ricorso per cassazione, a prescindere dalla data di deposito della sentenza di appello, accertata peraltro con attestazione di cancellaria che fa fede fino a querela di falso; considerato che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazionale in relazione all'iter logico - giuridico seguito dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative impugnazione della cancellazione censure procedurali obbligo di articolare le censure
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJORGJIEV BOBAN nato il 13/06/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gjorgj lev Boban; ritenuto che rispetto al primo motivo di ricorso vi è carenza di interesse, poiché le censure tendono a ottenere enunciati di principio, privi di effetti favorevoli per il ricorrente, il quale ha ritualmente proposto ricorso per cassazione, a prescindere dalla data di deposito della sentenza di appello, accertata peraltro con attestazione di cancellaria che fa fede fino a querela di falso; considerato che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazionale in relazione all'iter logico - giuridico seguito dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigli