Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Ionut Vlad Alupei inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding the nature of the criminal conduct, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked concrete interest and failed to provide a specific critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on the mere repetition of arguments already rejected or if it lacks concrete interest, as the appellant admits the penalty amount would not change.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALUPEI IONUT VLAD nato il 09/02/1985 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I'1 A
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ionut Vlad Alupei e la memoria inviata per PEC; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nelle pagine 6 e 7 della impugnata sentenza ove si è specificata la natura della condotta truffaldina posta in essere, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il profilo sollevato nella memoria (trattasi di concorso formale piuttosto che di continuazione) è carente di interesse concreto (lo stesso ricorrente ammette che l'entità della pena non sarebbe mutata) e conseguentemente inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende, Roma 12/12/23 Il co sigliere e t. Franc rco Fiori i Il Presidente Piero Messi i D' /4.gostini D E PC) S, cA