Ordinanza — n. 2176/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MARIO, nato a Genova il 30/01/1964 avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Mario Ferretti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; considerato che il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, nonché l'omessa valutazione dell'intervenuta abolitio criminis, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto, degli elementi di fatto a sostegno delle censure, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte; osservato che anche le ulteriori doglianze, in punto di prova della penale responsabilità, sono prive di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2176/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Mario Ferretti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; considerato che il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, nonché l'omessa valutazione dell'intervenuta abolitio criminis, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto, degli elementi di fatto a sostegno delle censure, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte; osservato che anche le ulteriori doglianze, in punto di prova della penale responsabilità, sono prive di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MARIO, nato a Genova il 30/01/1964 avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mario Ferretti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; considerato che il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, nonché l'omessa valutazione dell'intervenuta abolitio criminis, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto, degli elementi di fatto a sostegno delle censure, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte; osservato che anche le ulteriori doglianze, in punto di prova della penale responsabilità, sono prive di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il