Ordinanza — n. 1924/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERNI MIRCO nato a LIVORNO il 10/10/1966 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mirco Semi ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'ad 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale, rappresentando l'insufficienza del criterio utilizzato dal giudice in ordine alla affermazione della penale responsabilità, non essendo stati rinvenuti nell'abitazione del ricorrente né materiale per il confezionamento né annotazioni relative a acquirenti né banconote di piccolo taglio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1924/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERNI MIRCO nato a LIVORNO il 10/10/1966 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mirco Semi ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'ad 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale, rappresentando l'insufficienza del criterio utilizzato dal giudice in ordine alla affermazione della penale responsabilità, non essendo stati rinvenuti nell'abitazione del ricorrente né materiale per il confezionamento né annotazioni relative a acquirenti né banconote di piccolo taglio.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERNI MIRCO nato a LIVORNO il 10/10/1966 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mirco Semi ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'ad 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale, rappresentando l'insufficienza del criterio utilizzato dal giudice in ordine alla affermazione della penale responsabilità, non essendo stati rinvenuti nell'abitazione del ricorrente né materiale per il confezionamento né annotazioni relative a acquirenti né banconote di piccolo taglio.
Illogica è quindi la motivazione del giudice che ritiene che la cifra pagata di euro 230,00 fosse solo l'acconto per l'acquisto di grammi 10,77 di cocaina. Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con il terzo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice determinato la pena base discostandosi sensibilmente dal minimo edittale. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio della sostanza del tipo cocaina pari a grammi 10,77, acquistata dal ricorrente da un grosso fornitore, mente era in corso l'attività di osservazione della Guardia di finanza, dal rinvenimento, presso l'abitazione dell'imputato, di due bilancini di precisione, una tazzina di caffè piena di bicarbonato, due coltelli a serramanico. Anche il quantitativo di droga pari a grammi 10,77 di cocaina purissima, da cui possono trarsi 54 dosi è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale, che ha sottolineato anche il rinvenimento di sostanza da taglio, comprensibile solo per la necessità di tagliare la cocaina e ricavarne più dosi; in ordine alla quantità di principio attivo presente nella sostanza, il giudice a quo ha richiamato l'esito dell'analisi tossicologica effettuata che comprova la contestazione.
Il giudice ha anche ritenuto che la quantità di stupefacente rinvenuta e il pagamento di oltre 200 euro al fornitore non sono compatibili con la situazione economica dell'imputato, posto che egli ha chiesto ed ottenuto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli alla loro concessione, emergendo elementi contrari, quali i precedenti specifici e il fatto che l'imputato, dopo il sequestro dello stupefacente, si è immediatamente occupato di acquistarne altro- Anche in ordine alla dosimetria della pena il giudice, nel determinare la pena, ha fatto .1; riferimento all'intensità del dolo, certamente non modesta intensità, desunto dalla pervicacia dell'imputato nel ricercare un nuovo fornitore.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giu ci di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,