Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1921/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of standing regarding demolition order execution procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant lacked legal interest to challenge the demolition order's execution procedure. The lower court found the applicant's arguments regarding procedural flaws and missing permits were untimely and irrelevant to the execution phase. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: The applicant lacks standing to challenge the execution of a demolition order when the alleged procedural defects do not affect the immediate enforceability of the order and the underlying building lacks valid permits.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing demolition order execution procedural defects building permits inadmissible appeal produzione tardiva di documenti allegazioni insufficientemente motivate notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBENANTE MARIA nato a BOSCOTRECASE il 26/11/1954 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Maria Abbenante ricorre per cassazione avverso l' ordinanza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale il giudice ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di manufatti edilizi abusivi, con cui la ricorrente aveva lamentato l'illegittimità della procedura seguita dalla Procura della Repubblica per il conferimento dei lavori di demolizione ad una ditta incaricata e la presenza di titoli autorizzativi.

Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la carenza di interesse ad agire della ricorrente in quanto l'eventuale annullamento del conferimento dell'incarico ad altro soggetto non sortirebbe alcun effetto vantaggioso se non quello di procrastinare l'attuazione dell'ordine di demolizione non più evitabile. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla erronea affermata carenza di interesse ad impugnare la procedura di affidamento dei lavori demolitori da parte della Procura della Repubblica mediante affidamento diretto, senza indire una necessaria formale gara d'appalto.

Contrariamente a quanto affermato dal giudice, la ricorrente ha un interesse giuridico-economico alla legittimità degli atti immediatamente esecutivi dell'ordine di esecuzione, posto che i costi della demolizione sono oggetto di addebito alla parte, sicché deve ritenersi che la stessa sia un soggetto interessato alla legittimità esecutrice dei lavori. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa istruttoria e omessa valutazione dei titoli edilizi allegati all'incidente di esecuzione. Rappresenta di aver allegato all'istanza di revoca e di sospensione due licenze edilizie, la licenza n. 193/1986 e la licenza n.42/1990.

Considerato che le conclusioni scritte depositate dalla ricorrente sono tardive, in quanto inviate via pec il giorno prima dell'udienza, in data 16 novembre alle ore 17,21. Considerato che la prima censura è manifestamente infondata. Il giudice a quo ha infatti evidenziato come la questione addotta dal ricorrente, animata da intento dilatorio, non possa essere valutata in sede di esecuzione al fine di ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, posto che la violazione delle regole di evidenza pubblica o la violazione delle regole di affidamento delle opere o ancora la mancata designazione di un responsabile dei lavori non costituisce causa di revoca dell'ordine di demolizione.

Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata, avendo il giudice a quo affermato che non vi è compatibilità tra le opere oggetto dei titoli concessori e le opere oggetto dell'ordine di demolizione, come risulta dalla sentenza di condanna nella parte in cui l'agente di polizia giudiziaria, al momento del sopralluogo avvenuto nel 1994, quindi in epoca successiva all'emissione di entrambi i titoli edilizi, afferma che non vi era alcuna concessione edilizia relativamente alle opere in contestazione. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigliere est