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Ordinanza — n. 1708/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1708/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPIDII DOMENICO nato a CASSINO il 30/05/1975 avverso l'ordinanza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO43t-o-awis,e-eifte-paiti ; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'impugnazione è stata presentata il 19 maggio 2023, ovvero oltre il termine di quindici giorni, fissato dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che ha cominciato a decorrere dal 17 aprile 2023, giorno di esecuzione dell'ultima notifica del provvedimento impugnato, e si è, pertanto, consumato il 3 maggio 2023, data di irrevocabilità dell'ordinanza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata — ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. — la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1708/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che ha cominciato a decorrere dal 17 aprile 2023, giorno di esecuzione dell'ultima notifica del provvedimento impugnato, e si è, pertanto, consumato il 3 maggio 2023, data di irrevocabilità dell'ordinanza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata — ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. — la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive domanda d'asilo tardiva notificazione valida rispetto del termine
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPIDII DOMENICO nato a CASSINO il 30/05/1975 avverso l'ordinanza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO43t-o-awis,e-eifte-paiti ; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'impugnazione è stata presentata il 19 maggio 2023, ovvero oltre il termine di quindici giorni, fissato dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che ha cominciato a decorrere dal 17 aprile 2023, giorno di esecuzione dell'ultima notifica del provvedimento impugnato, e si è, pertanto, consumato il 3 maggio 2023, data di irrevocabilità dell'ordinanza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata — ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. — la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/