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Ordinanza — n. 1707/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1707/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1707/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FRANCESCO nato a CROTONE il 06/05/1989 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno, ha violato, in più occasioni, tale prescrizione; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Gallo svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine alla adeguatezza della motivazione sottesa alla decisione impugnata, che appare, invece, congruamente argomentata anche in ordine alle giustificazioni offerte dall'imputato, il quale ha dedotto di non avere udito, pur trovandosi in casa, il suono del citofono; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1707/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FRANCESCO nato a CROTONE il 06/05/1989 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno, ha violato, in più occasioni, tale prescrizione; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Gallo svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine alla adeguatezza della motivazione sottesa alla decisione impugnata, che appare, invece, congruamente argomentata anche in ordine alle giustificazioni offerte dall'imputato, il quale ha dedotto di non avere udito, pur trovandosi in casa, il suono del citofono; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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inosservanza di prescrizioni di servizio allegazioni fattuali non credibili registrazione clandestina di conversazioni inosservanza del termine caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo censura formulata in modo carente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FRANCESCO nato a CROTONE il 06/05/1989 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno, ha violato, in più occasioni, tale prescrizione; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Gallo svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine alla adeguatezza della motivazione sottesa alla decisione impugnata, che appare, invece, congruamente argomentata anche in ordine alle giustificazioni offerte dall'imputato, il quale ha dedotto di non avere udito, pur trovandosi in casa, il suono del citofono; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il