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Ordinanza — n. 1695/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as barred because execution court already resolved the sentencing discrepancy in the trial phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the execution court had already definitively resolved the sentencing discrepancy during the trial phase. The appellant argued that a contradiction existed between the read sentence and the appellate judgment's reasoning, but the lower court clarified this was merely a clerical error regarding a thirty-year sentence previously confirmed. Consequently, the court ruled that challenging this defined issue in the execution stage violates procedural preclusion rules.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a sentencing discrepancy in the execution phase is attributable to a clerical error already clarified in the trial judgment, the appeal is inadmissible as it seeks to re-litigate a matter definitively resolved.

Parole chiave

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procedural preclusion execution phase clerical error sentencing discrepancy cognizione phase inadmissible appeal procedural bar condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 06/04/1988 avverso l'ordinanza del 10/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di assise di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha chiarito, con dovizia di argomentazioni, che la questione relativa all'apparente contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza di appello resa nel procedimento promosso nei confronti di Antonio Riano ha già trovato compiuta risoluzione nell'ambito del giudizio di cognizione, ove è stato chiarito che, risolvendosi l'indicazione contenuta nel dispositivo in un mero errore materiale, la pena inflitta all'imputato, in riforma di quella dell'ergastolo, stabilita dal giudice di primo grado, era quella di trenta anni di reclusione, che, peraltro, è stata considerata, anche dall'odierno ricorrente, nella successiva fase del procedimento, definito con sentenza irrevocabile del 12 aprile 2019; che le censure articolate dal ricorrente — che le ha ribadite con la memoria del 18 settembre 2023 — devono, dunque, ritenersi precluse, perché volte a rimettere in discussione, in sede di esecuzione, un tema definito in quella di cognizione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis