Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1692/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1692/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1692/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLA LEONARDO nato a MORTARA il 27/01/1979 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di MILANO33~~~19eFt41 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso — proposto avverso un provvedimento reso a fronte di istanza principale di revoca di sentenza di condanna per sopravvenuta abolitio criminis, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. — è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1692/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 666, comma 6, cod. proc. pen. — è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione revoca dell'opposizione cancellazione dall'albo avvocati violazione delle forme sostanziali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLA LEONARDO nato a MORTARA il 27/01/1979 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di MILANO33~~~19eFt41 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso — proposto avverso un provvedimento reso a fronte di istanza principale di revoca di sentenza di condanna per sopravvenuta abolitio criminis, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. — è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2