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Ordinanza — n. 1687/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal regarding disciplinary sanction contestation and defense rights. The appeal is inadmissible due to procedural defects and failure to raise defenses timely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Piromalli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The prisoner challenged a disciplinary sanction for violating prison regulations regarding object exchanges, arguing the prison director was absent during the formal accusation and that his defense rights were violated. The court rejected these claims, noting that a deputy commander can act on the director's delegation and that defense objections must be raised immediately at the hearing's start to avoid forfeiture.

Regesto Legislator

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Art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; In disciplinary proceedings within the penitentiary administration, a contestation of the alleged offense is not vitiated if performed by a deputy commander on the director's delegation, and violations of the right to defense must be raised at the opening of the hearing to avoid forfeiture.

Parole chiave

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prison disciplinary sanctions right to defense forfeiture deputy commander delegation procedural nullity rules penitentiary regulation violation sanzione disciplinare procedura disciplinare militare trasferimento disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008, Rv. 239512
Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROMALLI ANTONIO nato a POLISTENA il 29/05/1972 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; ritenuto che la prima doglianza, vedente sull'assenza del Direttore del carcere nel momento della formale contestazione dell'addebito disciplinare e sull'impossibilità per l'incolpato di rendere dichiarazioni prima dell'udienza innanzi al Consiglio di Disciplina, è manifestamente infondata; che la giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito, da un canto, che «In tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni disciplinari a detenuti e internati, la contestazione dell'addebito non è viziata se compiuta, su delega del direttore del carcere, dal comandante di reparto» (Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008, Rv. 239512 - 01); che, per quanto riguarda il profilo residuo, va rilevato, in fatto, che Piromalli non risulta avere in alcun modo eccepito, all'udienza, la pretermissione delle proprie prerogative difensive ed aggiunto, in diritto, che, stando a consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 - 01); che manifestamente infondato appare, ugualmente, il secondo ed ultimo motivo di ricorso, concernente il rispetto del principio di tipicità dell'illecito disciplinare, che trascura come nel caso di specie sia stato ascritto ad Antonio Piromalli di avere violato una precisa — e da lui conosciuta — regola interna del regolamento penitenziario che, lungi dal vietare in termini assoluti lo scambio di oggetti tra detenuti soggetti a regime differenziato, lo subordina alla presentazione di apposita richiesta ed al rilascio di pedissequa autorizzazione, in ossequio ad una procedura finalizzata a prevenire la consegna di oggetti non consentiti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.