Ordinanza — n. 1686/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIOSI SANDRO nato a CASELLE TORINESE il 12/07/1967 avverso il decreto del 06/02/2023 del TRIBUNALE di TORINOeifftcrewise ; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso — in tal modo qualificata l'opposizione proposta avverso decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., emesso a fronte di istanza di riconoscimento della continuazione, in executivis, meramente iterativa di altra rigettata con precedente ordinanza — è stato presentato personalmente dall'istante, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1686/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 666, comma 2, cod. proc. pen., emesso a fronte di istanza di riconoscimento della continuazione, in executivis, meramente iterativa di altra rigettata con precedente ordinanza — è stato presentato personalmente dall'istante, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIOSI SANDRO nato a CASELLE TORINESE il 12/07/1967 avverso il decreto del 06/02/2023 del TRIBUNALE di TORINOeifftcrewise ; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso — in tal modo qualificata l'opposizione proposta avverso decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., emesso a fronte di istanza di riconoscimento della continuazione, in executivis, meramente iterativa di altra rigettata con precedente ordinanza — è stato presentato personalmente dall'istante, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il