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Ordinanza — n. 1686/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1686/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIOSI SANDRO nato a CASELLE TORINESE il 12/07/1967 avverso il decreto del 06/02/2023 del TRIBUNALE di TORINOeifftcrewise ; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso — in tal modo qualificata l'opposizione proposta avverso decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., emesso a fronte di istanza di riconoscimento della continuazione, in executivis, meramente iterativa di altra rigettata con precedente ordinanza — è stato presentato personalmente dall'istante, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1686/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 666, comma 2, cod. proc. pen., emesso a fronte di istanza di riconoscimento della continuazione, in executivis, meramente iterativa di altra rigettata con precedente ordinanza — è stato presentato personalmente dall'istante, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Parole chiave

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requisito della firma allegazioni insufficientemente motivate rispetto dei requisiti formali atto privo di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIOSI SANDRO nato a CASELLE TORINESE il 12/07/1967 avverso il decreto del 06/02/2023 del TRIBUNALE di TORINOeifftcrewise ; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso — in tal modo qualificata l'opposizione proposta avverso decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., emesso a fronte di istanza di riconoscimento della continuazione, in executivis, meramente iterativa di altra rigettata con precedente ordinanza — è stato presentato personalmente dall'istante, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il