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Ordinanza — n. 1683/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1683/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADRIU FATBARDH ( CUI 044531P) nato il 22/01/1979 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con sentenza del 28 ottobre 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato quella con cui, il 19 novembre 2019, il Tribunale di Grosseto ha dichiarato Fatbardh Kadriu responsabile del delitto sanzionato dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; che Kadriu propone, con il ministero dell'avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1683/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; che Kadriu propone, con il ministero dell'avv.

Parole chiave

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gravi addebiti penali mancanza di disciplina ritiro della querela penale fiduciario difesa penale attenuazione libera della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADRIU FATBARDH ( CUI 044531P) nato il 22/01/1979 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con sentenza del 28 ottobre 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato quella con cui, il 19 novembre 2019, il Tribunale di Grosseto ha dichiarato Fatbardh Kadriu responsabile del delitto sanzionato dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; che Kadriu propone, con il ministero dell'avv.

Francesca Carnicelli, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di lege in ordine alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; che il ricorso verte su motivo manifestamente infondato; che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, dopo essere stato espulso, è rientrato in Italia in violazione del previsto divieto; che, pacifica la materialità della condotta, la contestazione mossa nel giudizio di merito e riproposta con il ricorso per cassazione attiene, tra l'altro, alle modalità, non clandestine, della condotta, posta in essere presentandosi alla frontiera ed esibendo i documenti di identità al personale preposto al controllo; che la circostanza allegata non incide, come già debitamente chiarito dalla Corte di appello, sulla rilevanza penale del comportamento oggetto di addebito, atteso che l'extracomunitario espulso che intenda, in presenza delle condizioni di legge, rientrare in Italia è tenuto a richiedere il preventivo e rituale assenso delle autorità italiane (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640;

Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, Sinaimeri, Rv. 262347; Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011, dep. 2012, Goldoni, Rv. 252045); che il ricorrente ha consapevolmente ritenuto di non seguire il percorso ossequioso del dettato normativo ed ha fatto rientro, senza essere autorizzato, dal paese dal quale era stato espulso avvalendosi delle generalità, parzialmente diverse in conseguenza del matrimonio (che, si è detto, non ha alcuna valenza scriminante del comportamento qui contestato), in tal modo riuscendo a non essere identificato all'atto del suo reingresso in Italia; che la Corte di appello ha, inoltre, chiarito, a smentita della professione di buona fede dell'imputato, che egli, non analfabeta, ha senz'altro avuto modo di comprendere il contenuto del decreto di espulsione, tradotto nella sua lingua madre ed eseguito coattivamente, nel quale si dava, vieppiù, compiutamente atto del divieto, penalmente sanzionato, di reingresso in Italia per il periodo di cinque anni;che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm