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Ordinanza — n. 1666/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1666/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTARULO JOSEPH nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 04/03/1991 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto, tra l'altro, a rincasare non oltre le ore 22:00, ha violato, il 22 gennaio 2015, tale prescrizione; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Lattarulo svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine alla congruità della motivazione sottesa all'affermazione della sua penale responsabilità, profilo che la Corte di appello ha compiutamente analizzato e risolto disattendendo le obiezioni difensive, imperniate sulla scarsa offensività della trasgressione e sulle ragioni che la avrebbero determinata, cioè svolgendo articolate e logiche considerazioni, con le quali il ricorrente — apoditticamente lamentando il malgoverno del compendio istruttorio e l'irrazionalità del percorso argomentatìvo concordemente seguito dai giudici di merito — rinunzia, in sostanza, a confrontarsi; ritenuto che, pertanto, deve essere senz'altro dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1666/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTARULO JOSEPH nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 04/03/1991 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto, tra l'altro, a rincasare non oltre le ore 22:00, ha violato, il 22 gennaio 2015, tale prescrizione; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Lattarulo svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine alla congruità della motivazione sottesa all'affermazione della sua penale responsabilità, profilo che la Corte di appello ha compiutamente analizzato e risolto disattendendo le obiezioni difensive, imperniate sulla scarsa offensività della trasgressione e sulle ragioni che la avrebbero determinata, cioè svolgendo articolate e logiche considerazioni, con le quali il ricorrente — apoditticamente lamentando il malgoverno del compendio istruttorio e l'irrazionalità del percorso argomentatìvo concordemente seguito dai giudici di merito — rinunzia, in sostanza, a confrontarsi; ritenuto che, pertanto, deve essere senz'altro dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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momento del reato obbligo di comparizione all'udienza termine calcolato a ore inosservanza di prescrizioni di servizio violazione del segnale luminoso ritardo scusabile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTARULO JOSEPH nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 04/03/1991 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto, tra l'altro, a rincasare non oltre le ore 22:00, ha violato, il 22 gennaio 2015, tale prescrizione; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Lattarulo svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine alla congruità della motivazione sottesa all'affermazione della sua penale responsabilità, profilo che la Corte di appello ha compiutamente analizzato e risolto disattendendo le obiezioni difensive, imperniate sulla scarsa offensività della trasgressione e sulle ragioni che la avrebbero determinata, cioè svolgendo articolate e logiche considerazioni, con le quali il ricorrente — apoditticamente lamentando il malgoverno del compendio istruttorio e l'irrazionalità del percorso argomentatìvo concordemente seguito dai giudici di merito — rinunzia, in sostanza, a confrontarsi; ritenuto che, pertanto, deve essere senz'altro dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci