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Ordinanza — n. 1664/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1664/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1664/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE GAETANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/07/1973 DE GAETANO GIANCARLO nato a NAPOLI il 29/03/1980 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi presentati da De Gaetano Giuseppe e De Gaetano Giancarlo, a mezzo di un unico difensore, aventi ad oggetto 1) i criteri di valutazione della prova e la sussistenza della penale responsabilità in relazione ai capi E), F) e G);

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 1664/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la negata riqualificazione del reato nella violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3)Ia mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod, pen. per De Gaetano Giancarlo; 4)Ia denegata esclusione della recidiva contestata a De Gaetano Giancarlo. Tutti i motivi proposti sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici. Per quanto concerne il primo motivo, con riferimento alle censure relative ai capi E), F) e G), la Corte di appello, a pagina 9 e 10 della sentenza impugnata, ha puntualizzato che la prova era fornita da intercettazioni dal contenuto univoco, non sindacabile in questa sede.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti partecipazione al reato dipendenza da sostanze stupefacenti confisca dei proventi di reato favoreggiamento comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
309/90; 3)Ia mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod, pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE GAETANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/07/1973 DE GAETANO GIANCARLO nato a NAPOLI il 29/03/1980 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi presentati da De Gaetano Giuseppe e De Gaetano Giancarlo, a mezzo di un unico difensore, aventi ad oggetto 1) i criteri di valutazione della prova e la sussistenza della penale responsabilità in relazione ai capi E), F) e G);

2) la negata riqualificazione del reato nella violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3)Ia mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod, pen. per De Gaetano Giancarlo; 4)Ia denegata esclusione della recidiva contestata a De Gaetano Giancarlo. Tutti i motivi proposti sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici. Per quanto concerne il primo motivo, con riferimento alle censure relative ai capi E), F) e G), la Corte di appello, a pagina 9 e 10 della sentenza impugnata, ha puntualizzato che la prova era fornita da intercettazioni dal contenuto univoco, non sindacabile in questa sede.

Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha accertato in modo non censurabile, sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, non limitandosi al mero dato ponderale, ma utilizzando altri convergenti e significativi elementi indiziari; sia la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale (tra l'altro indicativo di una notevole scorta), ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto. Con motivazione congrua e logica, la Corte d'appello ha spiegato la ragione per la quale non poteva essere riconosciuta a De Gaetano Giancarlo la circostanza di cui all'art. 114 cod. pen., non essendo possibile considerare la sua condotta trascurabile perché egli, oltre ad avere accompagnato il fratello in occasione della trasferta per la consegna dello stupefacente a Toselli, aveva occultato sulla propria persona la sostanza stupefacente, tanto da meritarsi una remunerazione per il servizio svolto.

Si tratta, quindi, con tutta evidenza, di un apporto non certo trascurabile. Puntuale la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, riconosciuta la quale, la pena non può che rimanere quella indicata già dal giudice di primo grado che, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, era partito dal minimo edittale. Considerato che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci