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Ordinanza — n. 1661/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of manifest illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have been granted, citing their participation in a therapeutic program. The court rejected this, noting the lower court's decision was based on the extreme gravity of the crime and did not require considering every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation if the reasoning is not manifestly illogical, even if it does not address every favorable fact presented.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate court reasoning manifest illogicality criminal procedure appeal procedural inadmissibility circostanze attenuanti censura dell'apprezzamento delle prove provvedimento sanitario d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERSAL EL HASSAN nato il 03/02/1976 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso - avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - e la memoria difensiva con la quale il Collegio è stato portato a conoscenza del fatto che l'imputato sta seguendo un programma terapeutico. Il motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata, facendo riferimento alla estrema gravità del fatto, si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 7,8). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 Il