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Ordinanza — n. 1657/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1657/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1657/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABAKU JUDMIR nato a LUSHNJE( ALBANIA) il 26/11/1980 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria reiterativa del secondo motivo di ricorso. Ritenuto che gli stessi, relativi 1)alla inutilizzabilità dei decreti intercettivi, 2)alla responsabilità del ricorrente - il quale si sarebbe limitato ad accompagnare a Bologna in auto il coimputato, unico detentore della cocaina - 3) alla responsabilità alla detenzione di 1,30 grammi di cocaina rinvenuta sulla persona del computato, 4)al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono generici dal momento che non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1657/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla insussistenza di elementi positivi valutabili a tal fine e al contenuto delle conversazioni registrate, nelle quali l'imputato fa riferimento a fattispecie criminose gravi. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti traffico di cocaina guida in stato di ebbrezza qualificata consumo di canapa infrazioni riguardanti la canapa altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABAKU JUDMIR nato a LUSHNJE( ALBANIA) il 26/11/1980 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria reiterativa del secondo motivo di ricorso. Ritenuto che gli stessi, relativi 1)alla inutilizzabilità dei decreti intercettivi, 2)alla responsabilità del ricorrente - il quale si sarebbe limitato ad accompagnare a Bologna in auto il coimputato, unico detentore della cocaina - 3) alla responsabilità alla detenzione di 1,30 grammi di cocaina rinvenuta sulla persona del computato, 4)al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono generici dal momento che non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.

Dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la impossibilità di effettuare una nuova valutazione sugli elementi a disposizione del giudice, per verificare la condivisibilità della sua decisione circa la sussistenza dei gravi indizi di reato. Inoltre, con lineare logicità, coerente con l'analitica disamìna dei dati probatori, la Corte territoriale sottolinea che l'imputato era trovato nella disponibilità di gr. 152, 62 netti di cocaina, occultata sotto il sedile del coimputato; Rilevato che le argomentazioni della Difesa appaiono meramente assertive a fronte dei dati concreti valorizzati dai giudici del merito, che non consentono di ritenere che Tabaku detenesse inconsapevolmente la sostanza stupefacente (v. pag. 5, 6 e 7) e che il quantitativo di stupefacente rinvenuto sulla persona del coimputato fosse riconducibile unicamente a quest'ultimo.

Osservato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla insussistenza di elementi positivi valutabili a tal fine e al contenuto delle conversazioni registrate, nelle quali l'imputato fa riferimento a fattispecie criminose gravi. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.