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Ordinanza — n. 1653/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1653/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1653/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULE30 STELLARIO nato a MESSINA il 21/07/1979 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e non sussistente la causa di necessità invocata nei primi due motivi (pag. 3).

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 1653/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine. Con motivazione puntuale, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione è stata ritenuta congrua. Risulta dedotto in cassazione per la prima volta, e quindi non è ammissibile, il motivo sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62 numero 1 cod. peri. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti remissione della pena abbandono del procedimento penale aiuto all'evasione di detenuti traffico aggravato di stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULE30 STELLARIO nato a MESSINA il 21/07/1979 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e non sussistente la causa di necessità invocata nei primi due motivi (pag. 3).

Il terzo e quarto motivo ricorso sono inammissibili perché generici e diretti a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, non emergendo da alcun atto l'asserito stato di incapacità di intendere e di volere determinato dal ventennale uso di sostanze stupefacenti.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine. Con motivazione puntuale, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione è stata ritenuta congrua. Risulta dedotto in cassazione per la prima volta, e quindi non è ammissibile, il motivo sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62 numero 1 cod. peri. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigl re estensore D E