Ordinanza — n. 1651/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASETTA PIERLUIGI nato a CORATO il 18/12/1997 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso avente ad oggetto la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali la stessa doveva trovare applicazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigliere este
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1651/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali la stessa doveva trovare applicazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigliere este
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASETTA PIERLUIGI nato a CORATO il 18/12/1997 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso avente ad oggetto la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali la stessa doveva trovare applicazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigliere este