Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1651/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1651/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1651/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASETTA PIERLUIGI nato a CORATO il 18/12/1997 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso avente ad oggetto la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali la stessa doveva trovare applicazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigliere este

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1651/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali la stessa doveva trovare applicazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigliere este

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASETTA PIERLUIGI nato a CORATO il 18/12/1997 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso avente ad oggetto la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali la stessa doveva trovare applicazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigliere este