Ordinanza — n. 1649/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORIZZO DOMENICO nato a TRANI il 02/05/1979 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.. Rilevato che il predetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte d'appello, che, non travalicando i limiti di cui all'art. 627 cod. proc. pen., chiarisce che l'imputato si era impossessato di numerosi generi alimentari e di altri oggetti necessari alla cura della casa la cui restituzione non era stata integrale e il cui valore non era assolutamente irrisorio, stante la impossibilità di accertare il danno subito dalla persona offesa, non può essere riconosciuta l'altra circostanza attenuante invocata (pagg. 4 e 5) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 627 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1649/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consi.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORIZZO DOMENICO nato a TRANI il 02/05/1979 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.. Rilevato che il predetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte d'appello, che, non travalicando i limiti di cui all'art. 627 cod. proc. pen., chiarisce che l'imputato si era impossessato di numerosi generi alimentari e di altri oggetti necessari alla cura della casa la cui restituzione non era stata integrale e il cui valore non era assolutamente irrisorio, stante la impossibilità di accertare il danno subito dalla persona offesa, non può essere riconosciuta l'altra circostanza attenuante invocata (pagg. 4 e 5) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consi.