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Ordinanza — n. 1647/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1647/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1647/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHEMIS AYADE nato il 19/01/1966 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Osservato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine al dispositivo della sentenza, nel quale si legge testualmente "in parziale riforma della sentenza del tribunale di Bologna del 26 luglio 2022 (...), riduce la pena a mesi 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa"; in realtà la sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato proprio a mesi 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa, perciò non si capisce a quale riduzione di pena faccia riferimento la sentenza della Corte d'appello.

Regesto Legislator

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art. 619 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1647/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo sulla recidiva è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena pentito sanzioni penali motivazione nel merito motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 619 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHEMIS AYADE nato il 19/01/1966 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Osservato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine al dispositivo della sentenza, nel quale si legge testualmente "in parziale riforma della sentenza del tribunale di Bologna del 26 luglio 2022 (...), riduce la pena a mesi 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa"; in realtà la sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato proprio a mesi 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa, perciò non si capisce a quale riduzione di pena faccia riferimento la sentenza della Corte d'appello.

Inoltre, l'espressa indicazione contenuta nel dispositivo della sentenza è indice di un'operazione di rivalutazione del quantum di pena operato dalla Corte d'appello che, tuttaviaA ,non trova riscontro nella ,parte motiva della sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse dell'imputato sulla formula con la quale viene confermata la sentenza di primo grado. In ogni caso, occorre ricordare che, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01).

Rilevato che il secondo motivo sulla recidiva è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr.

Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre