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Ordinanza — n. 1646/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1646/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1646/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HACHAM AZIZ nato il 19/03/1983 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi del ricorso, in ordine al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Osservato che gli stessi propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile: - la finalità di spaccio sulla base delle sommarie informazioni rese da diversi acquirenti della droga, sulla base dell'occultamento fra scatoloni e stoviglie di un bilancino di precisione, nonché della repentina fuga dell'imputato durante la perquisizione dei carabinieri - la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del grave precedente per rapina.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1646/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che gli stessi propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile: - la finalità di spaccio sulla base delle sommarie informazioni rese da diversi acquirenti della droga, sulla base dell'occultamento fra scatoloni e stoviglie di un bilancino di precisione, nonché della repentina fuga dell'imputato durante la perquisizione dei carabinieri - la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del grave precedente per rapina.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti motivo della detenzione indennità per detenzione giustificato motivo per il mancato uso alibi ricettazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HACHAM AZIZ nato il 19/03/1983 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi del ricorso, in ordine al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Osservato che gli stessi propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile: - la finalità di spaccio sulla base delle sommarie informazioni rese da diversi acquirenti della droga, sulla base dell'occultamento fra scatoloni e stoviglie di un bilancino di precisione, nonché della repentina fuga dell'imputato durante la perquisizione dei carabinieri - la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del grave precedente per rapina.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigl